Wednesday, 18 June 2014 10:23

Statuto

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TRIESTE"


Art.1 DENOMINAZIONE
1. È costituita con Sede Sociale in Trieste, presso l’Università di Trieste,Dipartimento di Elettrotecnica,Elettronica ed Informatica (DEEI) , Via A.Valerio 10, l’Organizzazione di Volontariato denominata "Ingegneria Senza Frontiere - Trieste", in breve denominabile anche come "ISF-Ts", di seguito detta organizzazione. L'organizzazione può costituire sedi secondarie. Essa ha durata illimitata.

Art.2 PRESUPPOSTI
1. I contenuti e la struttura dell'organizzazione rispecchiano quanto previsto dalle vigenti normative in tema di associazionismo di volontariato. In particolare si richiamano le regole ed i principi del Codice Civile e della Legge-quadro n° 266 del 11 agosto 1991.

Art.3 FINALITA’
1. L'organizzazione è apartitica, aconfessionale, ha durata illimitata e non ha scopi di lucro. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

2. L'organizzazione opera per la solidarietà e la cooperazione con i popoli del Sud del mondo (ove per Sud del Mondo, si intendono principalmente i Paesi in Via di Sviluppo, al contempo non escludendo realtà locali particolarmente disagiate ) .

3. Le sue attività sono in particolar modo finalizzate a:

a) L'apprendimento, l'approfondimento e lo sviluppo di strumenti e tecniche appropriate, volte alla promozione dell'autosviluppo delle comunità locali nel rispetto e valorizzazione della cultura e della identità di ciascuna comunità, nonché nel rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi;

b) La promozione dello scambio culturale con i soggetti interessati, che appartengono sia alle realtà territoriali dove l'organizzazione nasce sia a quelle in cui intende operare;

c) La promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano.

4. L'organizzazione, nella propria attività, si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali contenuti nella carta di Ingegneria Senza Frontiere.

5. L'organizzazione si rivolge a tutti coloro che desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità. In particolare:

a) L'organizzazione si rende disponibile alla progettazione, alla realizzazione, alla verifica di opere e servizi in collaborazione con i soggetti coinvolti;

b) L'organizzazione intende svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica mediante:

- Sviluppo di tesi di laurea e dottorato;
- Partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito delle finalità dell'organizzazione;
- Promozione ed organizzazione di: corsi di formazione scolastica, professionale e per disoccupati o sottoccupati e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari; di aggiornamenti, master, conferenze, seminari, laboratori; istituzione di borse di studio per la realizzazione di tesi di laurea e dottorato sui temi pertinenti alle finalità dell'organizzazione;

c) L'organizzazione si propone di svolgere attività editoriali a scopo divulgativo inerenti alle proprie attività;

d) L'organizzazione intende inoltre promuovere attività culturali e ricreative allo scopo di favorire la conoscenza, lo scambio e l'arricchimento informativo e relazionale fra culture diverse.

6. L'organizzazione, per il miglior raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo di beni mobili, immobili e attrezzature, nelle modalità eventualmente definibili tramite appositi regolamenti o patti parasociali.

Art.4 I SOCI

Si considerano soci tutte le persone in regola con il pagamento della quota associativa annuale, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’ associazione.

I nuovi soci dovranno far prevenire la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, che avrà tempo 90 giorni per accogliere o respingere la domanda. In assenza di un provvedimento entro il termine suddetto la domanda si intende accolta. Il Consiglio Direttivo all'atto dell'accettazione della domanda non potrà fare discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico od altro.
Gli aderenti si suddividono in soci sostenitori e soci attivi; la differenza tra le tipologie di socio viene definita all’interno dei regolamenti, così come le modalità specifiche per l’accoglimento dei nuovi soci. Ogni socio, al momento dell’iscrizione, è libero di scegliere a quale categoria di socio appartenere. L'appartenenza di un aderente ad una delle due categorie è da intendersi permanente fino alla decorrenza dei termini relativi alla quota associativa versata. Solo alla decorrenza di detti termini sarà possibile cambiare categoria di appartenenza. Entrambe le categorie di aderenti hanno verso l'organizzazione gli stessi diritti e gli stessi doveri.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda.
In caso di non ammissione i richiedenti potranno presentare ricorso entro i successivi 30 giorni all’Assemblea Ordinaria, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I Soci possono in qualsiasi momento recedere dall'Organizzazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso. La quota associativa versata non potrà in nessun caso essere rimborsata.
E’vietata la partecipazione temporanea degli aderenti alla vita associativa.

Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione per:
dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa per l’anno in corso entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
morte
per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali per esempio i comportamenti e le attività in contrasto con le finalità ed i principi dell'associazione; in quest’ultimo caso è previsto ricorso, entro i successivi 30 giorni, al Collegio dei Probiviri o, nel caso in cui questo non sia stato eletto, all’Assemblea Ordinaria, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
Tutti i soci hanno diritto a:
partecipare all’ Assemblea Ordinaria, votare le relative delibere e partecipare all’elettorato attivo e passivo;
svolgere il lavoro preventivamente concordato;
venire correttamente informati delle attività dell’Organizzazione ed esercitare un ruolo di controllo sull’operato svolto;
ricevere regolare rimborso per spese effettuate nel disbrigo dell’attività di volontariato, qualora sussistano al momento dell’attività del socio condizioni finanziarie idonee al rimborso e queste vengano autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
recedere dall’appartenenza all’Organizzazione.

Tutti i soci sono tenuti a:
rispettare le norme del presente statuto e le decisioni approvate dagli organi dell’Organizzazione;
versare la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
svolgere l’attività di socio in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
Il comportamento del socio si deve ispirare a principi di solidarietà e deve essere animato da correttezza, trasparenza nelle sue azioni e buona fede.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione. Inoltre le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. La condizione di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione.

Art.5 GLI ORGANI DELL’ORGANIZZAZIONE

Sono organi dell’Organizzazione:
L’assemblea Ordinaria
Il Consiglio Direttivo
Il presidente
Il segretario
Il tesoriere

L’Assemblea Ordinaria ha inoltre la facoltà esclusiva di eleggere un Collegio di Revisori dei conti e un Collegio di Probiviri.

Art.6 L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Organizzazione.

L’Assemblea si riunisce in via ordinariaalmeno due volte all’anno, di cui la prima entro il 31 Marzo per l’approvazione del rendiconto consuntivo e la presentazione del bilancio preventivo. L’Assemblea può riunirsi anche in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o in seguito a richiesta motivata inoltrata per iscritto al Presidente da parte di un decimo dei Soci o dei due quinti dei Consiglieri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con almeno sette giorni di preavviso mediante comunicazione scritta (via lettera espressa o raccomandata, via fax o e- mail) ,oppure con comunicazione affissa all’albo della sede sociale, almeno un mese prima,contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, oltre all’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. Nel caso di richiesta di convocazione dell’Assemblea da parte dei Soci o dei Consiglieri (vedi comma precedente), il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dalla convocazione.

Ogni socio dell’Organizzazione ha facoltà di proporre al Presidente argomenti che devono essere iscritti all’ordine del giorno della prima seduta successiva.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad un altro aderente. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Ogni Socio può essere delegato a rappresentare un solo altro associato. Per maggiori dettagli sulla delega ci si riferisce a quanto scritto nei regolamenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, dal socio più anziano in età.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
eleggere il Presidente
eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo …;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza.

Durante l’Assemblea le deliberazioni vengono prese con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, fatte salve quelle riguardanti modifiche statutarie o scioglimento dell’Organizzazione, per le quali si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile per le Associazioni.
Il voto è palese e per alzata di mano. Nelle votazioni ogni Socio ha diritto ad un voto. Può esprimere anche quello di un altro aderente se da questo delegato.

Art.7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di soci non inferiore a cinque e non superiore a nove (incluso il Presidente), in ogni caso in numero dispari. Esso può cooptare altri quattro membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. Il Consiglio non decade fino a quando i membri sono almeno cinque.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure quando ne facciano richiesta (scritta ed indirizzata al Presidente) almeno 2/5 dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare qualunque socio , simpatizzante od esperto che ritenga opportuno,
per approfondire argomenti pertinenti all’attività dell’associazione. .
Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.
In caso di urgenza e necessità il Consiglio Direttivo viene convocato anche in assenza delle formalità di convocazione stabilite, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7.Consiglio Direttivo, comma 2

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
assumere l'eventuale personale;
eleggere il Vice Presidente (fra i suoi componenti);
nominare il segretario
nominare il tesoriere;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
stabilire l'ammontare della quota associativa a carico degli aderenti, in particolare Soci Ordinari e Sostenitori;
deliberare e determinare i principi che regolano i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte all'Organizzazione tramite un regolamento interno in base alla normativa vigente e secondo quanto previsto all’articolo 3.FINALITA’ Comma 6
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Fissare l’ordine del giorno ed il giorno dell’adunata dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto, non esercitatile mediante delega.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.8 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione nei rapporti con gli associati, nei confronti di terzi ed in giudizio e possiede la legale rappresentanza della firma sociale; la funzione di rappresentanza legale dell’Organizzazione, di fronte a terzi e in giudizio, potrà essere svolta, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal Vice Presidente.

Il Presidente è eletto ogni due anni direttamente dall’Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza di voti .
Il Presidente cessa della carica secondo le norme del presente statuto e qualora non ottemperi alle sue attribuzioni.
In caso di decesso o di rimozione del Presidente ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente o il componente del Consiglio Direttivo più anziano in età. Nella prima seduta utile l’Assemblea provvederà all’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea secondo le modalità previste dall’articolo 6.Assemblea comma 3 e del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall’articolo 7. Consiglio Direttivo comma 2 e 3

Il Presidente provvede all’osservanza dei regolamenti.
In caso di necessità ed urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, secondo modalità meglio definibili nei regolamenti, sottoponendo detti provvedimenti a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva.

Art.9 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei suoi componenti e dura in carica due anni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Art.10 IL SEGRETARIO

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, è un socio attivo ed ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
é a capo del personale eventualmente assunto.

Art.11 IL TESORIERE

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, è un socio attivo, cura la gestione di cassa ed ha i seguenti compiti:
predispone lo schema del bilancio consuntivo;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.12 NOTA SU SEGRETARIO E TESORIERE

Su decisione esclusiva del Consiglio Direttivo, le cariche di tesoriere e segretario possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Art.13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art.15 GRATUITA’ E DURATA DELE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.
I membri che ricoprono le cariche di cui agli articoli 8. Presidente,9.Vice Presidente,10. Segretario e 11. Tesoriere in caso di dimissioni o rimozione saranno sostituiti su chiamata del Consiglio Direttivo con i primi dei non eletti dell'ultima elezione;nel caso in cui una o più cariche rimangano comunque vacanti, si provvederà all’elezione dei nuovi Consiglieri mediante convocazione di un’Assemblea straordinaria secondo le modalità dell’articolo 6.Assemblea comma 2 e 3, entro 30 giorni dalla decadenza delle cariche.

Art.16 RISORSE ECOMICHE

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative e contributi degli aderenti;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare plusvalenze, sopravvenienze e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Organizzazione, tramite decisione del Consiglio Direttivo, si riserva di verificare e selezionare i canali di finanziamento più appropriati, in modo tale che il loro reperimento non possa in alcun modo determinare un elemento di contrasto rispetto alle proprie finalità. Le disposizioni particolari in merito al reperimento di fondi vengono rimandate agli articoli presenti nei regolamenti.

Art.17 BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, previa consultazione dello schema predisposto dal tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare e deve essere approvato entro il 30.4.

Art.18 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza prevista dal C.C. degli aderenti all'organizzazione.

Art.19 SCIOGLIMENTO

L'organizzazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei Soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di scioglimento viene previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alle norme del codice civile.

 

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